IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione della legge 1. La Regione, nel quadro degli interventi finanziari per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' turistiche e del patrimonio turistico, riconosce fra le attivita' inscindibilmente comuni all'attivita' turistica il noleggio di autobus con conducente. 2. A tal fine interviene nelle forme e con le modalita' previste dalla presente legge in conformita' ai principi posti con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge-quadro per il turismo, e con legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale ed al fine del riequilibrio economico-territoriale.