IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Finalita' ed ambito di applicazione della legge
 
   1.  La  Regione,  nel  quadro  degli  interventi finanziari per la
promozione,  la  qualificazione  e  lo   sviluppo   delle   attivita'
turistiche  e  del  patrimonio  turistico, riconosce fra le attivita'
inscindibilmente  comuni  all'attivita'  turistica  il  noleggio   di
autobus con conducente.
   2.  A  tal fine interviene nelle forme e con le modalita' previste
dalla presente legge in conformita' ai principi posti  con  legge  17
maggio  1983,  n.  217,  legge-quadro  per  il  turismo,  e con legge
regionale 17 settembre 1984, n. 53, agli indirizzi e  agli  obiettivi
della   programmazione   regionale   ed   al  fine  del  riequilibrio
economico-territoriale.